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Parere su agevolazioni fiscali e aiuti di Stato riconosciuti alle società cooperative

lentepubblica.it • 1 Settembre 2014

Nell’ambito della procedura di cooperazione per aiuti di Stato esistenti E1/2008, riguardante talune misure fiscali applicabili alla cooperative in Italia, sono pervenute alla scrivente Direzione richieste di chiarimento in merito all’applicabilità alle banche popolari delle agevolazioni fiscali, relative alle riserve indivisibili ed alla riserva legale, riconosciute alle società cooperative.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 prevede la non
imponibilità delle somme destinate alle riserve indivisibili, “a condizione che sia
esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita  dell’ente che all’atto del suo scioglimento”. Tale norma, la cui portata agevolativa era stata limitata già dall’articolo 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, subordinava – anteriormente alla riforma attuata con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005) – l’applicabilità dell’agevolazione alle condizioni fissate dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601.

Di conseguenza, l’agevolazione recata dal menzionato articolo 12 della legge n. 904 del 1977 si applicava alle società cooperative disciplinate dai principi della mutualità, sussistenti – ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 del D.P.R. n. 601 del 1973 – quando negli statuti delle cooperative erano espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell’articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (c.d. “legge Basevi”).

Alle banche popolari, per espressa previsione dell’articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, prima, e dell’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB), successivamente, non si applicavano le previsioni della “legge Basevi”.

Conseguentemente, come rilevato con la risoluzione n. 543 del 19 aprile 1979, alle banche popolari non si applicavano le agevolazioni sulle riserve indivisibili di cui all’articolo 12 della legge n. 904 del 1977.

La non applicabilità alle banche popolari dell’articolo 12 della legge n. 904 del 1977 è stata ribadita con la risoluzione n. 336 del 3 aprile 1984. Con il citato documento di prassi è stato chiarito che la trasformazione di una Cassa rurale ed Artigiana società cooperativa a r. l. in una Banca Popolare Cooperativa S.r.l. fa venir meno i presupposti di non tassabilità delle riserve indivisibili, a nulla rilevando che lo statuto della società trasformata preveda il divieto della distribuzione ai soci delle medesime riserve accantonate prima della trasformazione.

Tale interpretazione trova conferma, inoltre, nell’articolo 17 della legge del 23 dicembre 2000 n. 388 e nella circolare n. 195 del 30 ottobre 2000, in base ai quali, in caso di incorporazione di una banca di credito cooperativo, che fruisce delle agevolazioni fiscali, in una banca popolare, il patrimonio effettivo indisponibile (agevolato), deve essere devoluto ai fondi mutualistici. In altri termini, il patrimonio che ha fruito delle agevolazioni in capo alle banche di credito cooperativo non può essere trasferito ad un soggetto non agevolato (banche popolari) ma deve essere devoluto ai fondi mutualistici.

Alle banche popolari, inoltre, non si applicavano le agevolazioni fiscali sulla riserva legale, sui ristorni e sugli interessi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto legge n. 63 del 2002. Ciò per effetto del rinvio operato nel comma 6 del citato articolo 6 alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, le cui disposizioni non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici (cfr. art. 21, comma 8, della legge n. 59 del 1992).

Con la riforma attuata dalla legge Finanziaria del 2005 – con la quale è stato rivisitato il sistema fiscale, rilevante ai fini della imposizione sui redditi, delle società cooperative e dei loro consorzi, al fine di adeguare il regime tributario alle nuove norme civilistiche, introdotte a seguito della riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative – il legislatore fiscale ha differenziato il trattamento impositivo delle società cooperative tenendo conto della distinzione operata dagli articoli 2512 e seguenti del codice civile tra cooperative a mutualità prevalente (“CMP”) e cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (“CMNP”).

Per quanto riguarda la disciplina fiscale delle riserve indivisibili, la Finanziaria 2005 ha confermato l’applicabilità dell’articolo 12 della legge n. 904 del 1977, limitando l’esenzione degli utili netti annuali accantonati a riserva indivisibile, da devolvere obbligatoriamente ai fondi mutualistici, ad una percentuale fissata per le CMP e CMNP, rispettivamente, dai commi 460 e 464 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni.

E’, dunque, evidente che anche nel sistema post riforma, le banche popolari non possono fruire delle agevolazioni sulle riserve indivisibili non essendo – come già detto – società cooperative disciplinate dai principi della mutualità e, di conseguenza, non applicandosi alle stesse il citato articolo 12 della legge n. 904 del 1977.

Tale conclusione trova anche conferma nella disciplina delle banche popolari contenuta nel Testo Unico Bancario. Fermo restando il disposto del citato articolo 29 del TUB, che esclude l’applicabilità delle clausole mutualistiche di cui alla “legge Basevi” alle banche popolari, a seguito della riforma del diritto societario è stato introdotto l’art. 150-bis del TUB, che dichiara inapplicabili alle banche popolari gli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile, ossia tutte quelle norme che contraddistinguono le cooperative aventi finalità mutualistiche.

Le banche popolari, pertanto, per il combinato disposto degli articoli 29, comma 4, e 150-bis, comma 2, del TUB, non hanno l’obbligo di legge di accantonare riserve soggette a divieto di distribuzione sia durante la vita che all’atto di scioglimento della società; alle stesse, pertanto, come già precisato, non si applicano i commi 460 e 464 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Infine – per completezza – si precisa che, anche dopo la riforma del 2005, il regime agevolativo relativo alla riserva legale, ai ristorni ed alla ritenuta sugli
interessi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, non trova applicazione nei confronti delle banche popolari (cfr. circolare n. 34/E del 15 luglio 2005, paragrafo 2.1).

Sulla base di quanto fin qui argomentato, si ribadisce che le banche popolari non fruiscono – né hanno mai fruito – delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative.

 

FONTE: Agenzia delle Entrate

 

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